L’Inps, con la circolare n. 79 del 02/05/2017, ha ribadito l’obbligo per il lavoratore di rettificare la data del certificato medico di malattia di fine prognosi in caso di guarigione anticipata.
Tale adempimento da parte del lavoratore è obbligatorio sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’INPS, in quanto è in base al certificato medico che avviene il riconoscimento della prestazione previdenziale.
In altre parole il certificato di malattia assume di fatto il valore di domanda di prestazione.
Conseguentemente il lavoratore che, considerandosi guarito, intenda interrompere la malattia e riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla data indicata nel certificato medico, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della data di fine malattia originariamente indicata.
Il lavoratore è tenuto a comunicare la fine anticipata dello stato di malattia mediante la rettifica del criticato telematico.
La rettifica per essere considerata tempestiva deve intervenire prima della ripresa
anticipata della’attività lavorativa e va richiesta allo stesso medico che ha inviato il primo certificato.
Nei casi residuali di certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà inviare immediatamente il certificato di fine prognosi anticipata sia al datore di lavoro che all’Inps.
Nei casi in cui a seguito di assenza alla visita di controllo emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate al lavoratore le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo: 100% dell’indennità di malattia per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.