Il Decreto Legge 244/20167 cosiddetto “Mille proroghe”(convertito nella legge 19/2017 in vigore dal 1° marzo scorso), differisce alcuni adempimenti e scadenze in materia di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le aziende nella fascia 15-35 dipendenti (unità computabili) avranno 60 giorni di tempo per assolvere all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Il D.Lgs. 151/2015 aveva previsto tale obbligo a decorrere dal 01 gennaio 2017.
Le aziende che hanno già avviato convenzioni di gradualità ex art. 11 L.68/1999 dovranno comunque rispettare gli accordi contenuti nelle convenzioni.
L’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r , del Dlgs 81/2008. è stato differito al 12 ottobre 2017.
Slitta al 01 gennaio 2018 l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’articolo 15, del Dlgs 151/2015. Sarà necessaria l’adozione di un Decreto Ministeriale contenente le modalità tecniche e organizzative (finora non emanato).
La tenuta del Lul potrà quindi continuare con le consuete modalità finora in uso.
Il sussidio verrà riconosciuto (con esclusione di amministratori e sindaci) anche alle cessazioni involontarie di rapporti co.co.co. avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno del 2017.